Art. 4
In vigore dal 3 ago 1980
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 9 miliardi, si provvede con le disponibilità del capitolo 4532 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979 e dei corrispondenti capitoli per gli anni finanziari successivi.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 8 luglio 1980
PERTINI
COSSIGA - COLOMBO - LA MALFA - PANDOLFI - MARCORA
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1980-07-08;342#art-rd-4