Art. 4

Art. 4

In vigore dal 3 ago 1980
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 9 miliardi, si provvede con le disponibilità del capitolo 4532 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979 e dei corrispondenti capitoli per gli anni finanziari successivi. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 8 luglio 1980 PERTINI COSSIGA - COLOMBO - LA MALFA - PANDOLFI - MARCORA Visto, il Guardasigilli: MORLINO
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