Art. 3

In vigore dal 3 ago 1980
In attuazione del programma di aiuto alimentare della Comunità economica europea a favore dei Paesi in via di sviluppo, l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) è incaricata di provvedere, secondo le norme emanate o che saranno emanate dalla stessa Comunità, alla fornitura a tali Paesi della quota di partecipazione italiana, con imputazione della relativa spesa alla gestione finanziaria di cui alla legge 31 marzo 1971, n. 144.
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