Protocollo

Art. 7

Adesione.

In vigore dal 3 ago 1980
. (Adesione). 1) Il presente Protocollo rimarrà aperto: a) fino al 23 giugno 1978, all'adesione del Governo di qualsiasi paese membro indicato a tale data negli allegati A o B della Convenzione, rimanendo tuttavia inteso che il Consiglio può concedere una o più proroghe del termine a ogni Governo che non avrà depositato il proprio strumento alla data indicata; b) dopo il 23 giugno 1978, all'adesione del Governo di qualsiasi paese membro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, delle sue istituzioni specializzate o dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica a quelle condizioni che il Consiglio riterrà appropriato, alla maggioranza dei due terzi almeno dei voti espressi dai membri esportatori e dei due terzi almeno dei voti espressi dai membri importatori. 2) L'adesione ha luogo con il deposito di uno strumento di adesione presso il Governo degli Stati Uniti d'America. 3) Quando viene fatta menzione, ai fini dell'applicazione della Convenzione e del presente Protocollo, dei membri indicati negli allegati A o B della Convenzione, ogni membro il cui Governo ha aderito alla Convenzione, nelle condizioni prescritte dal Consiglio o al presente Protocollo conformemente alla lettera b) del paragrafo 1 del presente articolo, sarà ritenuto elencato nell'allegato appropriato.
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urn:nir:stato:legge:1980-07-08;342#art-p-7

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