Protocollo

Art. 3

Definizione.

In vigore dal 3 ago 1980
. (Definizione). Qualsiasi menzione, nel presente Protocollo, del "Governo" oppure dei "Governi", è ritenuta valida anche per la Comunità economica europea (denominata più avanti "la Comunità"). Ne consegue che qualsiasi menzione, nel presente Protocollo, della "firma" o del "deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di conclusione" o di uno "strumento di adesione" o di una "dichiarazione di applicazione provvisoria" da parte di un Governo è, nel caso della Comunità, ritenuta valida anche per, la firma o per la dichiarazione di applicazione provvisoria in nome della Comunità da parte della sua autorità competente nonché per il deposito dello strumento richiesto dalla procedura istituzionale della Comunità per la conclusione di un accordo internazionale.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1980-07-08;342#art-p-3

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