Protocollo
Art. 4
Disposizioni finanziarie.
In vigore dal 3 ago 1980
.
(Disposizioni finanziarie).
La quota iniziale di ogni membro esportatore o di ogni membro importatore che aderisce al presente Protocollo in conformità alle disposizioni della lettera b) del paragrafo 1 dell' del suddetto Protocollo viene fissata dal Consiglio in proporzione al numero dei voti che gli saranno attribuiti e del periodo residuo dell'anno agricolo; tuttavia, le quote fissate per gli altri membri esportatori e per gli altri membri importatori sotto il titolo dell'anno agricolo in corso non vengono modificate.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1980-07-08;342#art-p-4