Art. 7

In vigore dal 1 lug 1980
Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dei decreti delegati di cui alla presente legge si provvederà mediante variazioni da apportare agli stanziamenti iscritti negli stati di previsione dei Ministeri della difesa e dei trasporti per gli anni finanziari interessati. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 23 maggio 1980 PERTINI COSSIGA - GIANNINI - LAGORIO - FORMICA - PANDOLFI - LA MALFA - MORLINO Visto, il Guardasigilli: MORLINO
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urn:nir:stato:legge:1980-05-23;242#art-7

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