Art. 4

In vigore dal 1 lug 1980
Nell'esercizio del diritto di sciopero da parte del personale addetto ai servizi di assistenza al volo dovrà in ogni caso essere assicurata, secondo le norme e gli ordini di servizio, l'assistenza per i voli di Stato, sia nazionali che esteri, ivi compresi quelli militari comunque operanti, di emergenza e i collegamenti con le isole. A tal fine gli organi del Commissariato o dell'Azienda, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, debbono determinare i contingenti necessari, con l'indicazione nominativa delle persone incaricate, dandone comunicazione al Ministro dei trasporti. Il Ministro dei trasporti almeno cinque giorni prima della data fissata per l'effettuazione dello sciopero o l'azione sostitutiva dello stesso deve esserne informato dai promotori al fine di assicurare i collegamenti internazionali per i tempi previsti dalla convenzione ICAO, annesso 15, paragrafo 5.3, a partire dalla data d'inizio dello sciopero o azione sostitutiva.
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urn:nir:stato:legge:1980-05-23;242#art-4

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