Art. 6
In vigore dal 1 lug 1980
Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere amnistia per i reati previsti nei capi I, II, III e VII del titolo III del libro II del codice penale militare di pace commessi da militari entro il 13 marzo 1980, a causa ed in occasione di iniziative intese a sollecitare la riforma dei servizi di assistenza al volo.
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