Art. 4

In vigore dal 1 mar 1980
I provvedimenti, adottati in attuazione del decreto-legge 11 dicembre 1979, n. 624, conservano integralmente la loro efficacia. Le istanze presentate ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge di cui al comma precedente possono essere accolte ove ne ricorrano i presupposti necessari La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 29 febbraio 1980 PERTINI COSSIGA - ALTISSIMO - SCOTTI Visto, il Guardasigilli: MORLINO
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urn:nir:stato:legge:1980-02-29;33#art-4

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