Art. 4
In vigore dal 1 mar 1980
I provvedimenti, adottati in attuazione del decreto-legge 11 dicembre 1979, n. 624, conservano integralmente la loro efficacia.
Le istanze presentate ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge di cui al comma precedente possono essere accolte ove ne ricorrano i presupposti necessari
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 29 febbraio 1980
PERTINI
COSSIGA - ALTISSIMO - SCOTTI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
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