Art. 2
In vigore dal 1 mar 1980
Le deleghe conferite al Governo con gli articoli 7, 42 e 70 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, scadute il 23 dicembre 1979, nonché le deleghe conferite con gli articoli 23 e 37 della legge medesima, scadute il 31 dicembre 1979, sono rinnovate fino al 31 luglio 1980.
La delega conferita al Governo con l'articolo 24 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, scaduta il 31 dicembre 1979, è rinnovata sino al 31 dicembre 1980.
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