Art. 3

In vigore dal 1 mar 1980
A decorrere dal 16 dicembre 1979 l'importo giornaliero del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'articolo 8 della legge 5 novembre 1968, n. 1115 ed all'articolo 10 della legge 6 agosto 1975, n. 427, è elevato dai due terzi all'ottanta per cento. L'importo del trattamento di cui al comma precedente non può superare l'ammontare mensile di L. 600.000. Con effetto dal 1 gennaio di ciascun anno, compreso quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, detto importo massimo è aumentato in misura pari all'80 per cento dell'aumento dell'indennità di contingenza dei lavoratori dipendenti maturata nell'anno precedente.
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Art. 3 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, concernente provvedimenti per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, per la previdenza, per il contenimento del costo del lavoro e per la proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla legge 1 giugno 1977, n. 285, sull'occupazione giovanile. — Testo vigente | Portale Normativo