Art. 9

LEGGE 26 gennaio 1980, n. 9

In vigore dal 15 feb 1980
Trattamento complessivo e assegni di cumulo dovuti agli invalidi per coesistenza di infermità o mutilazioni, di categorie inferiori alla prima, dipendenti da causa di servizio, dal 1 gennaio 1979. Dal 1 gennaio 1979, qualora con una invalidità di seconda categoria coesistano altre infermità minori, senza però che nel complesso si raggiunga, in base a quanto previsto dalla tabella F-1 annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, un'invalidità di prima categoria, è corrisposto un assegno per cumulo, non riversibile, non superiore ai cinque decimi nè inferiore ai due decimi della differenza fra il trattamento economico della prima categoria e quello della seconda categoria di cui l'invalido fruisce in relazione alla gravità delle minori infermità coesistenti tenendo conto dei criteri informatori della predetta tabella F-1. Qualora con un'invalidità di seconda categoria coesista altra infermità ascrivibile alla quinta categoria, è liquidato il trattamento pensionistico di prima categoria secondo quanto previsto dalla tabella F-1. Ove con un'invalidità di seconda categoria coesista altra infermità ascrivibile alle categorie quarta, terza o seconda, all'invalido compete, secondo quanto stabilito dalla tabella F-1, la pensione di prima categoria più un assegno per cumulo nella misura prevista dalla tabella F, rispettivamente per la coesistenza di un'infermità di ottava, settima e sesta categoria. Nel caso di coesistenza di due infermità o mutilazioni ascrivibili a categorie dalla terza alla ottava della tabella A, all'invalido compete, per il complesso di esse, il trattamento di pensione in base alla categoria che risulta dal cumulo delle invalidità medesime, secondo quanto previsto dalla tabella F-1.
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