Art. 12
LEGGE 26 gennaio 1980, n. 9
In vigore dal 22 mag 1984
Assegno di incollocabilità
Ai mutilati e agli invalidi per servizio, con diritto a pensione o ad assegno delle categorie dalla seconda all'ottava, che siano incollocabili ai sensi del secondo comma dell' della legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto, per la natura ed il grado della loro invalidità di servizio, possano riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti e che risultino effettivamente incollocati, è attribuito, in aggiunta alla pensione o all'assegno rinnovabile per servizio, e fino al compimento del 65° anno di età, un assegno di incollocabilità nella misura pari alla differenza fra il trattamento corrispondente a quello previsto per gli invalidi ascritti alla prima categoria con assegno di superinvalidità di cui alla tabella E, lettera h), esclusa l'indennità di assistenza e di accompagnamento, e quello complessivo di cui sono titolari.
Gli invalidi provvisti di assegno di incollocabilità, e per la durata di questo, vengono assimilati, a tutti gli effetti, agli invalidi ascritti alla prima categoria. Resta impregiudicata la facoltà di chiedere la revisione della pensione o dell'assegno per aggravamento delle invalidità per servizio, ai sensi del successivo .
Il trattamento di incollocabilità previsto dai precedenti commi è attribuito, sospeso o revocato, secondo le modalità stabilite dalla legislazione concernente i mutilati e gli invalidi di guerra.
Ove a seguito della revisione per aggravamento l'invalido sia ascritto alla prima categoria senza assegni di superinvalidità, viene conservato, se più favorevole, semprechè ne ricorrano le condizioni e, in particolare, permanga l'effettivo stato di incollocamento, il trattamento di cui al primo comma
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