Art. 7

LEGGE 26 gennaio 1980, n. 9

In vigore dal 15 feb 1980
Grandi invalidi per servizio Ai titolari di pensione o di assegno rinnovabile privilegiati ordinari per lesioni od infermità ascritte alla prima categoria, con o senza assegno di superinvalidità, è attribuita la qualifica di grandi invalidi per servizio.
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