Art. 4

In vigore dal 1 dic 1979
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 30 novembre 1979 PERTINI COSSIGA Visto, il Guardasigilli: MORLINO
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urn:nir:stato:legge:1979-11-30;599#art-4

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