Art. 3

In vigore dal 1 dic 1979
Gli atti ed i provvedimenti adottati fino all'entrata in vigore della presente legge, in applicazione degli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, primo, secondo e terzo comma, 17 e 18 del decreto-legge 1 ottobre 1979, n. 478, conservano validità anche ai fini degli atti e provvedimenti ad essi conseguenti. Conservano efficacia i rapporti giuridici sorti sulla base delle citate disposizioni.
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urn:nir:stato:legge:1979-11-30;599#art-3

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