Art. 2

In vigore dal 1 dic 1979
Per le cessioni e le importazioni degli apparecchi riceventi, anche combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono, per la radiodiffusione e per la televisione (voci doganali 85.15/A.III: b-1; b-2; b-4; c), delle parti e pezzi staccati degli apparecchi riceventi per la radiodiffusione e per la televisione (ex voce doganale 85.15/ C), nonché dei microfoni e relativi supporti, degli altoparlanti ed amplificatori elettrici a bassa frequenza e delle relative parti e pezzi staccati (voce doganale 85.14), l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto, stabilita nella misura del 14 per cento, è elevata al 18 per cento.
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urn:nir:stato:legge:1979-11-30;599#art-2

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Art. 2 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 ottobre 1979, n. 478, recante modificazioni al regime fiscale sulla birra e sulle banane. Modifiche alla misura dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto per le cessioni e le importazioni degli apparecchi riceventi per la radiodiffusione e la televisione, relative parti staccate, nonche' microfoni, altoparlanti e amplificatori di bassa frequenza. — Testo vigente | Portale Normativo