Art. 5
LEGGE 14 novembre 1979, n. 589
In vigore dal 24 nov 1979
Restano validi gli atti e i provvedimenti, compresi gli impegni di spesa ed i pagamenti, adottati in applicazione del decreto-legge 26 maggio 1979, n. 152, il cui onere resta imputato sull'autorizzazione di spesa prevista dalla presente legge.
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