Art. 5 · LEGGE 14 novembre 1979, n. 589

Art. 5

LEGGE 14 novembre 1979, n. 589

In vigore dal 24 nov 1979
Restano validi gli atti e i provvedimenti, compresi gli impegni di spesa ed i pagamenti, adottati in applicazione del decreto-legge 26 maggio 1979, n. 152, il cui onere resta imputato sull'autorizzazione di spesa prevista dalla presente legge.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1979-11-14;589#art-5