Art. 1
LEGGE 14 novembre 1979, n. 589
In vigore dal 9 ott 2013
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 8 AGOSTO 2013, N. 91, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 7 OTTOBRE 2013, N. 112
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1979-11-14;589#art-1