Art. 5

LEGGE 13 agosto 1979, n. 384

In vigore dal 30 mar 2004
Ai membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, che siano anche consiglieri regionali, spetta il trattamento previsto dall' e si applicano le disposizioni di cui agli della presente legge. L'indennità mensile di cui al primo comma dell' non è cumulabile con l'indennità inerente alla carica di consigliere regionale. Restano ferme le diarie a titolo di rimborso spese per l'esperimento del mandato regionale.
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