Art. 1

LEGGE 13 agosto 1979, n. 384

In vigore dal 30 mar 2004
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Ai membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia , che non siano anche membri del Parlamento nazionale, spetta dal giorno successivo a quello dell'elezione e fino a quando non sarà diversamente stabilito dal medesimo Parlamento europeo, una indennità mensile pari all'indennità percepita dai membri del Parlamento nazionale in applicazione dell' della legge 31 ottobre 1965, n. 1261. All'indennità mensile prevista dal primo comma si estendono, in quanto applicabili, i divieti di cumulo stabiliti dall' della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, nonchè il trattamento di cui all'articolo 48, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e la ritenuta nella misura stabilita dall'articolo 29, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni. L'indennità di cui al primo comma è cumulabile con quelle di soggiorno, di viaggio, di segreteria, nonchè con i rimborsi, le assicurazioni e le prestazioni assistenziali, corrisposti direttamente dalla Comunità economica europea.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1979-08-13;384#art-1

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo