Art. 4
LEGGE 13 agosto 1979, n. 384
In vigore dal 30 mar 2004
Per i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia,
che sono anche membri del Parlamento nazionale, l'indennità di cui all' della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è cumulabile con quelle di soggiorno, di viaggio, di segreteria, nonchè con i rimborsi, le assicurazioni e le prestazioni assistenziali, corrisposti direttamente dalla Comunità economica europea.
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