Convenzione

Art. XXV

Funzionari diplomatici e consolari

In vigore dal 8 feb 1979
ARTICOLO XXV Funzionari diplomatici e consolari Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i funzionari diplomatici o consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o di accordi particolari.
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urn:nir:stato:legge:1978-12-21;912#art-c-xxv

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