Convenzione
Art. XXV
Funzionari diplomatici e consolari
In vigore dal 8 feb 1979
ARTICOLO XXV
Funzionari diplomatici e consolari
Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i funzionari diplomatici o consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o di accordi particolari.
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