Convenzione
Art. XX
Studenti
In vigore dal 8 feb 1979
ARTICOLO XX
Studenti
Le somme che uno studente o un apprendista il quale è, o era prima, residente di uno Stato contraente e che soggiorna nell'altro Stato contraente al solo scopo di compiervi i suoi studi o di completarvi la propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, d'istruzione o di formazione professionale, non sono imponibili in questo altro Stato a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di detto altro Stato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1978-12-21;912#art-c-xx