Convenzione

Art. XVIII

Pensioni

In vigore dal 8 feb 1979
ARTICOLO XVIII Pensioni 1. Le pensioni provenienti da uno Stato contraente e pagate ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. Tuttavia, tali pensioni possono essere tassate anche nel primo Stato contraente ma soltanto se il loro ammontare complessivo pagato nel corso di un anno fiscale ad un residente dell'altro Stato contraente ecceda il più elevato dei seguenti ammontari: dieci mila dollari canadesi e dodici milioni di lire italiane. Tuttavia, l'imposta così applicata non può eccedere la meno elevata delle due aliquote seguenti: a) 15 per cento dell'ammontare lordo del pagamento periodico, e b) l'aliquota calcolata in funzione dell'imposta che il beneficiario del pagamento avrebbe dovuto altrimenti corrispondere per lo stesso anno in relazione al totale complessivo dei pagamenti periodici di pensione ricevuti nel corso di tale anno ove fosse stato residente dello Stato contraente da cui il pagamento proviene. Le autorità competenti degli Stati contraenti possono, in caso di necessità, convenire di modificare gli ammontari suddetti in relazione alla evoluzione economica o monetaria. 2. Nonostante le disposizioni della presente Convenzione, le pensioni corrisposte dallo Stato italiano o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, ad una persona fisica in corrispettivo dei servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione o ente locale, sono imponibili soltanto in Italia.
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