Convenzione

Art. XIII

Utili di capitale

In vigore dal 8 feb 1979
ARTICOLO XIII Utili di capitale 1. Gli utili provenienti dalla alienazione di beni immobili secondo la definizione di cui al paragrafo 2 dell'articolo VI, sono imponibili nello Stato contraente dove detti beni sono situati. 2. Gli utili provenienti dalla alienazione di beni mobili facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una libera professione, compresi gli utili provenienti dalla alienazione totale di detta stabile organizzazione (da sola od in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato. Tuttavia, gli utili provenienti dall'alienazione di navi o aeromobili utilizzati in traffico internazionale come pure di beni mobili destinati all'esercizio di tali navi o aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente nel quale è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa. 3. Gli utili provenienti dall'alienazione di azioni di una società i cui beni sono costituiti essenzialmente da beni immobili situati in uno Stato contraente sono imponibili in detto Stato. Gli utili provenienti dall'alienazione di una partecipazione in una società di persone (partnership) o in un'associazione commerciale (trust) i cui beni sono costituiti essenzialmente da beni immobili situati in uno Stato contraente sono imponibili in detto Stato. 4. Gli utili provenienti dalla alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati ai paragrafi 1, 2 e 3 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante è residente, 5. Le disposizioni del paragrafo 4 non pregiudicano il diritto di uno Stato contraente di imporre secondo la propria legislazione gli utili realizzati da una persona fisica residente dell'altro Stato contraente e derivanti dall'alienazione di un bene, quando l'alienante: a) ha la nazionalità del primo Stato o è stato residente di detto primo Stato nel corso di un periodo di almeno quindici anni immediatamente precedente l'alienazione del bene, e b) è stato residente di tale primo Stato ad un'epoca qualsiasi nel corso dei cinque anni immediatamente precedenti l'alienazione medesima.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1978-12-21;912#art-c-xiii

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo