Convenzione
Art. XXVI
Domande di rimborso
In vigore dal 8 feb 1979
ARTICOLO XXVI
Domande di rimborso
1. Le imposte riscosse in Italia mediante ritenuta alla fonte saranno rimborsate a richiesta dell'interessato quando il diritto di riscuotere tali imposte è limitato dalle disposizioni della presente Convenzione. Detta richiesta, da presentarsi nei termini stabiliti dalla legislazione italiana, deve essere corredata di un attestato ufficiale dell'autorità competente del Canada certificante che sussistono le condizioni richieste per aver diritto all'applicazione delle esenzioni o delle riduzioni previste dalla presente Convenzione.
2. Le autorità competenti degli Stati contraenti possono stabilire di comune accordo, conformemente alle disposizioni dell'articolo XXIII, procedure diverse per l'applicazione delle limitazioni d'imposta previste dalla presente Convenzione.
Storico versioni
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