Convenzione

Art. III

Definizioni generali

In vigore dal 8 feb 1979
ARTICOLO III Definizioni generali 1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: a) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente" designano, come il contesto richiede, l'Italia o il Canada; b) il termine "Canada", usato in senso geografico, designa il territorio del Canada, compresa qualsiasi zona situata al di fuori delle acque territoriali del Canada che, in virtù delle leggi canadesi, è considerata come zona all'interno della quale il Canada può esercitare diritti relativi al fondo del mare ed al suo sottosuolo ed alle loro risorse naturali; c) il termine "Italia" designa la Repubblica italiana e comprende le zone al di fuori del mare territoriale italiano ed in particolare il fondo ed il sottosuolo del mare adiacente al territorio della penisola e delle isole italiane e situati al di fuori del mare territoriale fino al limite indicato dalle leggi italiane per permettere l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali di tali zone; d) il termine "persona" comprende le persone fisiche, le società ed ogni altra associazione di persone; e) il termine "società" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione; esso designa altresì una "corporation" nel significato attribuito dal diritto canadese; f) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente; g) l'espressione "autorità competente" designa: (i) per quanto concerne il Canada, il Ministro del reddito nazionale (Revenu national) o il suo rappresentante autorizzato; (ii) per quanto concerne l'Italia, il Ministero delle Finanze; h) il termine "nazionali" designa: (i) le persone fisiche che hanno la nazionalità di uno Stato contraente; (ii) le persone giuridiche, società di persone ed associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore in uno Stato contraente; i) per "traffico internazionale" s'intende qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa la cui sede di direzione effettiva è situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra località situate nell'altro Stato contraente. 2. Per l'applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.
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urn:nir:stato:legge:1978-12-21;912#art-c-iii

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