Convenzione
Art. II
Imposte considerate
In vigore dal 8 feb 1979
ARTICOLO II
Imposte considerate
1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti, qualunque sia il sistema di prelevamento.
2. Sono considerate imposte sul reddito le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare dei salari corrisposti dalle imprese, nonché le imposte sui plusvalori.
3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:
a) per quanto concerne il Canada: le imposte sul reddito che sono prelevate da parte del Governo del Canada (qui di seguito indicate quali "imposta canadese").
b) per quanto concerne l'Italia:
(i) l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
(ii) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche;
(iii) l'imposta locale sui redditi
ancorchè riscosse mediante ritenuta alla fonte (qui di seguito indicate quali "imposta italiana").
4. La Convenzione si applicherà anche alle imposte di natura identica o analoga che entreranno in vigore dopo la data della firma della presente Convenzione e che si aggiungeranno alle imposte attuali o che le sostituiranno. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modificazioni apportate alle loro rispettive legislazioni fiscali.
5. La Convenzione non si applica alle imposte (anche se riscosse mediante ritenuta alla fonte) dovute sulle vincite alle lotterie, sui premi diversi da quelli su titoli e sulle vincite derivanti dalla sorte, da giochi di abilità, da concorsi a premi, da pronostici e da scommesse.
Storico versioni
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