Art. 6

LEGGE 21 dicembre 1978, n. 862

In vigore dal 24 gen 1979
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per gli anni 1978 e 1979 in L. 909.000.000 per l'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni ed in L. 202.000.000 per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici si farà fronte: per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni mediante riduzione: di L. 606.000.000 dello stanziamento iscritto al capitolo 101 del proprio stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1978 e di L. 303.000.000 dello stanziamento iscritto al citato capitolo 101 per l'anno finanziario 1979; per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici mediante riduzione: di L. 50.500.000 degli stanziamenti iscritti, rispettivamente ai capitoli 194 e 201 del proprio stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1978, e di L. 101.000.000 dello stanziamento iscritto al capitolo 101 del medesimo stato di previsione per l'anno finanziario 1979. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 21 dicembre 1978 PERTINI ANDREOTTI - GULLOTTI - PANDOLFI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
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