Art. 4
LEGGE 21 dicembre 1978, n. 862
In vigore dal 24 gen 1979
Per l'accertamento dell'invalidità permanente si osservano le norme vigenti in materia di infortuni in servizio del personale postelegrafonico.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1978-12-21;862#art-4