Art. 3
LEGGE 21 dicembre 1978, n. 862
In vigore dal 24 gen 1979
Nelle ipotesi di decesso contemplate dall'articolo 1, l'Azienda cui apparteneva il dipendente concede un contributo per le spese funerarie, in misura non superiore a L. 500.000, sulla base della documentazione di spesa esibita.
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