Art. 6

LEGGE 18 agosto 1978, n. 506

In vigore dal 5 set 1978
Ai fini dell'applicazione delle norme di cui ai precedenti , le ditte interessate devono fare denunzia delle quantità di alcoli esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione o all'ufficio doganale competente, entro trenta giorni dalla data stessa. I maggiori tributi dovuti in base agli articoli precedenti debbono essere versati alla competente sezione provinciale di tesoreria entro venti giorni dalla data di notificazione della liquidazione. Sulle somme non versate tempestivamente si applicano le indennità di mora e gli interessi secondo le norme vigenti.
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