Art. 2

LEGGE 18 agosto 1978, n. 506

In vigore dal 2 giu 1981
Sugli spiriti provenienti dalla distillazione di patate di produzione nazionale non rientranti nel regime agevolativo di cui al decreto-legge 29 ottobre 1977, n. 798, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1977, n. 939, e modificato con decreto-legge 16 gennaio 1978, n. 9, convertito nella legge 21 febbraio 1978, n. 45, sono concessi: a) l'esenzione dai diritti erariali normale e speciale; b) un abbuono d'imposta per gli spiriti prodotti in fabbriche munite di misuratore meccanico saggiatore, per ogni passività, comprese le perdite dipendenti da eventuale imperfetto funzionamento del misuratore, nella misura di L. 6.000 per ogni ettanidro accertato agli effetti del tributo. Le agevolazioni di cui al comma precedente sono condizionate alla corresponsione di un prezzo minimo ai produttori agricoli per le patate da essi cedute. L'entità di tale prezzo e le modalità di cessione delle patate alle distillerie e di ammissione al beneficio fiscale saranno determinate annualmente con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro delle finanze, sentite le organizzazioni professionali dei produttori. Il terzo comma dell' del decreto-legge 29 ottobre 1977, n. 798, aggiunto con la legge di conversione 23 dicembre 1977, n. 939, è soppresso.
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