Art. 4

LEGGE 18 agosto 1978, n. 506

In vigore dal 2 giu 1981
La misura del diritto erariale derivante dal disposto del precedente si applica agli alcoli esistenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, nei magazzini o depositi fiduciari in genere o viaggianti sotto scorta di bolletta di cauzione. La misura del diritto erariale in parola si applica anche all'alcole che abbia assolto il tributo vigente precedentemente e che, all'atto di entrata in vigore della presente legge, si trovi tuttora in recinti, spazi o locali nei quali viene esercitata la vigilanza finanziaria, nelle fabbriche produttrici presso gli stabilimenti o comunque e dovunque in possesso dei fabbricanti o degli importatori.
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