Art. 28
LEGGE 9 agosto 1978, n. 463
In vigore dal 5 set 1978
(Disposizioni sulle commissioni esaminatrici)
Le commissioni esaminatrici sono composte, avuto riguardo alle finalità e alle materie dei singoli concorsi, da:
a) un presidente, scelto fra i professori universitari o fra il personale direttivo delle scuole o istituzioni cui si riferisce il concorso;
b) da due membri scelti fra il personale docente o fra gli istitutori e le istitutrici, con almeno cinque anni di servizio di ruolo, parimenti appartenenti alle scuole o istituzioni cui si riferisce il concorso.
Qualora il numero dei concorrenti sia superiore a 500, la commissione è integrata con altri tre membri, da scegliere tra il personale docente di cui alla precedente lettera b) per ogni gruppo di 500 o frazione di 500 concorrenti, e si costituisce sin dalle prove scritte in sottocommissioni.
Tutti i componenti delle commissioni sono esonerati dagli obblighi di servizio per il periodo di attività delle commissioni stesse.
I lavori delle commissioni si svolgono in maniera continuativa.
Per i concorsi su scala provinciale hanno la precedenza nella
nomina i commissari che non risiedono nè insegnano nella provincia.
Storico versioni
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