Art. 27

LEGGE 9 agosto 1978, n. 463

In vigore dal 5 set 1978
(Concorsi per il reclutamento del personale) I concorsi si svolgono nella forma decentrata in conformità a quanto previsto dall' del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417. Possono essere decentrati a livello provinciale anche i concorsi per il personale insegnante della scuola media.
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