Art. 28 · LEGGE 9 agosto 1978, n. 463

Art. 28

LEGGE 9 agosto 1978, n. 463

In vigore dal 5 set 1978
(Disposizioni sulle commissioni esaminatrici) Le commissioni esaminatrici sono composte, avuto riguardo alle finalità e alle materie dei singoli concorsi, da: a) un presidente, scelto fra i professori universitari o fra il personale direttivo delle scuole o istituzioni cui si riferisce il concorso; b) da due membri scelti fra il personale docente o fra gli istitutori e le istitutrici, con almeno cinque anni di servizio di ruolo, parimenti appartenenti alle scuole o istituzioni cui si riferisce il concorso. Qualora il numero dei concorrenti sia superiore a 500, la commissione è integrata con altri tre membri, da scegliere tra il personale docente di cui alla precedente lettera b) per ogni gruppo di 500 o frazione di 500 concorrenti, e si costituisce sin dalle prove scritte in sottocommissioni. Tutti i componenti delle commissioni sono esonerati dagli obblighi di servizio per il periodo di attività delle commissioni stesse. I lavori delle commissioni si svolgono in maniera continuativa. Per i concorsi su scala provinciale hanno la precedenza nella nomina i commissari che non risiedono nè insegnano nella provincia.
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