Art. 27

LEGGE 5 agosto 1978, n. 457

In vigore dal 15 mar 1992
(Individuazione delle zone di recupero del patrimonio edilizio esistente) I comuni individuano, nell'ambito degli strumenti urbanistici generali, le zone ove, per le condizioni di degrado, si rende opportuno il recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente i mediante interventi rivolti alla conservazione, al risanamento, alla ricostruzione e alla migliore utilizzazione del patrimonio stesso. Dette zone possono comprendere singoli immobili, complessi edilizi, isolati ed aree, nonchè edifici da destinare ad attrezzature. Le zone sono individuate in sede di formazione dello strumento urbanistico generale ovvero, per i comuni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, ne sono dotati, con deliberazione del consiglio comunale sottoposta al controllo di cui all'articolo 59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62. Nell'ambito delle zone, con la deliberazione di cui al precedente comma o successivamente con le stesse modalità di approvazione, possono essere individuati gli immobili, i complessi edilizi, gli isolati e le aree per i quali il rilascio della concessione è subordinato alla formazione dei piani di recupero di cui al successivo . Per le aree e gli immobili non assoggettati al piano di recupero e comunque non compresi in questo si attuano gli interventi edilizi che non siano in contrasto con le previsioni degli strumenti urbanistici generali. Ove gli strumenti urbanistici generali subordino il rilascio della concessione alla formazione degli strumenti attuativi, ovvero nell'ambito delle zone destinate a servizi i cui vincoli risultano scaduti, sono sempre consentiti, in attesa di tali strumenti urbanistici attuativi, gli interventi previsti dalle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell' che riguardino singole unità immobiliari o parti di esse. Inoltre sono consentiti gli interventi di cui alla lettera d) del primo comma dell' che riguardino globalmente uno o più edifici anche se modifichino fino al 25 per cento delle destinazioni preesistenti purchè il concessionario si impegni, con atto trascritto a favore del comune e a cura e spese dell'interessato, a praticare, limitatamente alla percentuale mantenuta ad uso residenziale, prezzi di vendita e canoni di locazione concordati con il comune ed a concorrere negli oneri di urbanizzazione ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni . Gli interventi di restauro e di ristrutturazione edilizia, qualora riguardino globalmente edifici costituiti da più alloggi, sono consentiti, con il mantenimento delle destinazioni d'uso residenziali, purchè siano disciplinati da convenzione o da atto d'obbligo unilaterale, trascritto a cura del comune e a spese dell'interessato, mediante il quale il concessionario si impegni a praticare prezzi di vendita e canoni di locazione degli alloggi concordati con il comune ed a concorrere negli oneri di urbanizzazione, ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10.
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In sintesi

I Comuni individuano negli strumenti urbanistici le zone degradate in cui è opportuno realizzare interventi di conservazione, risanamento, ricostruzione o migliore utilizzo del patrimonio edilizio. All'interno di queste zone possono essere definiti immobili, complessi o aree per cui il rilascio della concessione edilizia richiede un piano di recupero. Per gli immobili non soggetti a piano di recupero si possono eseguire interventi non in contrasto con lo strumento urbanistico generale. In attesa degli strumenti attuativi, o in aree per servizi con vincoli scaduti, sono sempre permessi specifici interventi su singole unità o interi edifici. Per interventi di ristrutturazione o restauro su interi edifici con più alloggi, o con modifiche di destinazione fino al 25%, è richiesto un impegno (convenzione o atto d'obbligo) su prezzi e canoni concordati e sul pagamento degli oneri di urbanizzazione.

Perché esiste questa norma

La norma mira a favorire il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio e urbanistico degradato attraverso una specifica individuazione delle zone da parte dei Comuni. Stabilisce inoltre le condizioni e le modalità operative per consentire gli interventi edilizi in tali aree, anche prima o in assenza di piani attuativi.

A chi si applica

Si applica ai Comuni, tenuti a individuare le zone di recupero, e ai proprietari o richiedenti la concessione edilizia (concessionari) che intendono eseguire interventi edilizi su immobili situati in tali aree.

Esempio pratico

Un proprietario intende eseguire un intervento di restauro su un intero fabbricato residenziale composto da più appartamenti situato in una zona di recupero comunale. Per ottenere la concessione edilizia, dovrà sottoscrivere una convenzione o un atto d'obbligo trascritto a sue spese, impegnandosi ad applicare prezzi di vendita e canoni di locazione concordati con il Comune e a versare i relativi oneri di urbanizzazione.

Adempimenti e conseguenze

Obbligo per il concessionario di stipulare una convenzione o un atto d'obbligo unilaterale, trascritto a favore del Comune e a proprie cure e spese, per garantire prezzi di vendita e canoni di locazione concordati e concorrere negli oneri di urbanizzazione per determinati interventi su interi edifici.

Domande frequenti

Come vengono individuate le zone di recupero dai Comuni?Vengono individuate in sede di formazione dello strumento urbanistico generale oppure, per i Comuni che ne sono già dotati all'entrata in vigore della legge, tramite apposita deliberazione del consiglio comunale.
Cosa accade agli immobili che non sono assoggettati a un piano di recupero?Per le aree e gli immobili non compresi o non assoggettati al piano di recupero è possibile attuare gli interventi edilizi che non siano in contrasto con le previsioni degli strumenti urbanistici generali.
Quali condizioni sono richieste per restaurare o ristrutturare interi edifici composti da più alloggi?Tali interventi sono consentiti mantenendo le destinazioni d'uso residenziali, purché siano regolati da una convenzione o da un atto d'obbligo unilaterale trascritto, con cui ci si impegna a praticare prezzi e canoni concordati con il Comune e a concorrere agli oneri di urbanizzazione.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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