Art. 23

LEGGE 5 agosto 1978, n. 457

In vigore dal 20 ago 1978
(Decadenza dal contributo dello Stato) Qualora il socio di cooperativa edilizia o l'acquirente di impresa di costruzioni ovvero il privato risultino essere in possesso, ai sensi dell'ultimo comma dello ed alle condizioni previste dal precedente , di un reddito superiore a quello determinato sulla base del precedente , hanno diritto a conservare l'abitazione. In tal caso il contributo dello Stato concesso sul programma costruttivo ovvero sull'abitazione realizzata dal privato viene rispettivamente ridotto in misura corrispondente ovvero annullato e gli interessati sono tenuti a rimborsare allo Stato l'ammontare dei contributi già corrisposti agli istituti mutuanti anche sugli interessi di preammortamento.
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