Art. 29
LEGGE 5 agosto 1978, n. 457
In vigore dal 20 ago 1978
(Utilizzazione dei fondi da parte dei comuni)
Per l'attuazione dei piani di recupero da parte dei comuni, nei casi previsti dal quinto comma del precedente , viene utilizzata la quota dei fondi destinata al recupero del patrimonio edilizio esistente, ai sensi della lettera c) del precedente , detratta la parte destinata alla concessione dei contributi dello Stato per i mutui agevolati.
La predetta quota è messa a disposizione dei comuni e può essere utilizzata, nei limiti che saranno determinati dalla regione, anche per il trasferimento e la sistemazione temporanea delle famiglie, con esclusione della costruzione di nuovi alloggi, per la prosecuzione delle attività economiche insediate negli immobili interessati dagli interventi, nonchè per la redazione dei piani di recupero.
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