Art. 4
In vigore dal 1 ott 1978
All'onere di L. 39.950.000, derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1977, si provvede a carico del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.
All'onere di L. 6.658.300 derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1978, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi a dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 1 agosto 1978
PERTINI
ANDREOTTI - FORLANI - ROGNONI - BONIFACIO - MALFATTI - PANDOLFI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Storico versioni
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