Art. 2

In vigore dal 1 ott 1978
Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità dell'articolo 11 dell'accordo stesso.
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urn:nir:stato:legge:1978-08-01;533#art-2

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Art. 2 Ratifica ed esecuzione dell'accordo di sede fra il Governo della Repubblica italiana ed il Centro internazionale di calcolo, firmato a Roma il 3 giugno 1977. — Testo vigente | Portale Normativo