Art. 3

In vigore dal 1 ott 1978
È autorizzata la spesa per il pagamento dal 1° gennaio 1972 fino al giorno di entrata in vigore dell'accordo di cui al precedente , dei canoni di locazione relativi ai locali in cui il Centro ha sede provvisoria.
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urn:nir:stato:legge:1978-08-01;533#art-3

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