Art. 4

In vigore dal 30 lug 1978
All'ultimo comma dell'articolo 32 della legge 24 marzo 1977, n. 227, è aggiunto il seguente comma: "Alle operazioni di provvista all'estero destinate al finanziamento di esportazioni, assistite dal contributo del Mediocredito centrale, di cui all'articolo 23 - con o senza garanzia statale - e all'articolo 24 della presente legge, non si applica la disciplina prevista dallo articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 27 luglio 1978 PERTINI ANDREOTTI - PANDOLFI - FORLANI - DONAT-CATTIN - OSSOLA - MORLINO Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
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