Art. 4
In vigore dal 30 lug 1978
All'ultimo comma dell'articolo 32 della legge 24 marzo 1977, n. 227, è aggiunto il seguente comma:
"Alle operazioni di provvista all'estero destinate al finanziamento di esportazioni, assistite dal contributo del Mediocredito centrale, di cui all'articolo 23 - con o senza garanzia statale - e all'articolo 24 della presente legge, non si applica la disciplina prevista dallo articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 27 luglio 1978
PERTINI
ANDREOTTI - PANDOLFI - FORLANI - DONAT-CATTIN - OSSOLA - MORLINO
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1978-07-27;393#art-4