Art. 2
In vigore dal 30 lug 1978
L'articolo 19, secondo comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227, è sostituito dal seguente:
"Le operazioni di cui al primo comma del presente articolo e quelle di cui al successivo articolo 24, secondo comma, lettera b), possono essere compiute anche nella fase di approntamento della fornitura a fronte dei titoli di credito rilasciati dall'importatore prima della materiale esportazione, anche se depositati presso banca, nazionale od estera, oppure a fronte di idonea documentazione. Le modalità sono stabilite con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1978-07-27;393#art-2