Art. 3
In vigore dal 30 lug 1978
L'articolo 24 della legge 24 maggio 1977, n. 227, è sostituito dal seguente:
"In estensione a quanto previsto dall' della legge 30 aprile 1962, n. 265, e successive modificazioni, il Mediocredito centrale potrà corrispondere agli operatori nazionali che ottengano finanziamenti all'estero a fronte di singoli contratti di fornitura di merci e servizi nonché di esecuzione di studi e lavori un contributo agli interessi, la cui misura sarà fissata dal Ministro del tesoro, secondo le modalità previste al quarto comma dell'articolo 18 della presente legge.
Con le stesse modalità e condizioni di cui al precedente comma il Mediocredito centrale potrà altresì corrispondere:
a) un contributo agli interessi agli acquirenti esteri di beni e servizi nazionali nonché ai committenti esteri di studi, progettazioni e lavori da eseguirsi da imprese nazionali, in relazione alle operazioni assicurate ai sensi del primo comma dell'articolo 16 della presente legge;
b) un contributo agli interessi in favore degli istituti e delle aziende di credito di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, limitatamente ai crediti nascenti dalle operazioni previste alle lettere a), b), c), f) e n) del precedente articolo 15, che detti istituti ed aziende di credito siano autorizzati ad effettuare per durate superiori a diciotto mesi;
c) un contributo agli interessi in favore di istituti e banche esteri che finanzino direttamente contratti di esportazioni di beni e servizi prodotti da imprese nazionali".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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