Art. 3
In vigore dal 12 ott 1978
All'onere di L. 570.000.000, derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1977, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 26 luglio 1978
PERTINI
ANDREOTTI - FORLANI PANDOLFI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
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